Indicazioni per Impianto in una biblioteca e archivio(in edificio di interesse storico-artistico)
L’utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico,
inoltre il personale incaricato deve:
essere adeguatamente avvertito, con periodicità annuale, sul comportamento da
tenere, CEI 64-15, art. 8.4.1;
seguire le indicazioni fornite dal progettista dell'impianto per le previste varianti a
sicurezza equivalente che considerano il comportamento del personale come condizione
integrante per la sicurezza, CEI 64-15, art. 8.4.2.
L'impianto elettrico deve essere sottoposto a cura di una persona addestrata alle seguenti
verifiche periodiche, CEI 64-15, art. 8.2:a) una volta al mese:- controllo di funzionamento degli apparecchi per l'illuminazione di sicurezza, utilizzando
sistemi di autodiagnosi o manuali;
- prova di funzionalità degli interruttori differenziali
Idn <= 30 mA posti a protezione di apparecchi di illuminazione senza messa a terra;
b) una volta ogni sei mesi:
- prova di funzionalità degli interruttori differenziali diversi da quelli al punto a);
- controllo di efficienza delle sorgenti di energia di sicurezza, salvo diversa indicazione del
costruttore
c) una volta all'anno:- esame a vista generale con particolare attenzione alle condizioni dello stato di
conservazione e di integrità degli isolamenti, delle giunzioni, dei componenti e degli
apparecchi utilizzatori e dell'efficacia degli apparecchi di illuminazione di sicurezza;
- esame a vista, ove possibile, delle connessioni e dei nodi principali facenti parte
dell'impianto di terra compresi i conduttori di protezione ed equipotenziali principali;
- verifica dello stato originario dei quadri elettrici;
- prova di continuità con campionamento non inferiore al 20% del conduttore di protezione
- prova strumentale di funzionalità degli interruttori differenziali
Idn <= 30 mA adibiti alla protezione degli apparecchi di illuminazione senza messa a terra;
d) una volta ogni tre anni:
- prova strumentale di funzionalità degli altri interruttori differenziali, diversi da quelli di cui
al punto c) ;
- misura dei livelli di illuminamento;
- misura della resistenza di terra per i sistemi TT.
Si ricorda che ai sensi del DM 30/6/95, n. 418, art. 9:
"Per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la
periodicità stabilita dalle specifiche norme CEI al loro controllo e manutenzione ed a
segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamenti per gli
opportuni provvedimenti.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita
nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche
periodiche con cadenza non superiore a tre anni.
Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve altresì curare la tenuta di un registro ove
sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici,
dell'illuminazione di sicurezza...".